E’ stata pubblicata, in data 1 agosto scorso, sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo, la comunicazione che riporta l’Avviso – che qui alleghiamo – contenente le disposizioni relative alle rimodulazioni delle proposte progettuali – PNRR “Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche” ex art.1 D.L. n. 152/2021.
Con la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari della misura in oggetto – avvenuta il 27 giugno scorso e successivamente rettificata con nuovo elenco in data 1 luglio – un numero consistente di imprese che avevano presentato domanda hanno constatato di essere state ammesse all’incentivo ma, per via dei meccanismi di calcolo adottati dal Ministero sulla base degli Avvisi e istruzioni regolarmente pubblicati, con una riduzione (in alcuni casi molto consistente) rispetto a quanto richiesto e calcolato sulla base della caratteristiche del progetto presentato. Conseguentemente, le imprese domandavano se fosse possibile rimodulare i contenuti del progetto presentato, con le relative voci di spesa, tenendo conto di quanto sopra.
Il Ministero del Turismo risponde ora a tale dubbio con la pubblicazione dell’Avviso, il cui testo è qui allegato,
Riassumendo alcuni dei contenuti principali dell’Avviso pubblicato:
- alle imprese beneficiarie della Misura PNRR M1C3 investimento 4.2.1., ex art. 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, individuate nell’Allegato “A – Ministero del Turismo – Elenco beneficiari ammessi procedura ex Art. 1 DL 152/2021” del decreto del Ministro del turismo n. 8189/22 del 27 giugno 2022 – tenuto fermo l’importo dell’incentivo concesso alla singola impresa e la riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e la riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – è consentita la presentazione della richiesta di rimodulazione delle proposte progettuali, nei termini e con le modalità indicate in parte nell’Avviso in esame e che in parte saranno successivamente pubblicati sul sito del Ministero https://www.ministeroturismo.gov.it e del soggetto gestore www.invitalia.it ;
- non si potranno presentare domande di rimodulazione:
- da parte delle imprese che non hanno subito alcuna riduzione dell’incentivo rispetto a quanto richiesto;
- da parte delle imprese che abbiano chiesto l’incentivo soltanto nella forma del contributo a fondo perduto;
- per le linee di attività per le quali siano state concesse le premialità cui all’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n.152/21 (che prevedevano un incremento del contributo a fondo perduto fino ad ulteriori 30.000 euro per interventi con una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento);
- per rimodulazione è da intendersi la possibilità per l’impresa di modificare la scheda progetto originariamente presentata ricalcolando l’ammontare dell’investimento, o attraverso l’eliminazione di una o più linee d’intervento, ovvero ridefinendo l’investimento per ciascuna linea d’intervento;
- le imprese che intendono avvalersi della succitata possibilità di procedere a rimodulazione dovranno rivedere la proposta di investimento trasmettendo nuovamente la scheda progetto – nella forma rimodulata – nel limite massimo dell’importo già concesso e nel rispetto dei criteri previsti dall’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, fermo restando che l’incentivo già concesso sotto forma di contributo a fondo perduto non potrà comunque essere superiore al 50% delle spese ammissibili ricalcolate nella scheda progetto;
- sempre nel caso di rimodulazione, laddove l’impresa concessionaria intendesse ricevere l’intero incentivo concesso – come indicato nell’elenco dei beneficiari pubblicato – la proposta progettuale rimodulata dovrà presentare spese ammissibili pari all’incentivo riconosciuto più almeno il 20% della parte concedibile come credito d’imposta, che rimane a carico dell’impresa beneficiaria. Ove invece l’impresa intendesse richiedere un incentivo inferiore a quello concesso, l’importo complessivo dell’incentivo richiesto dovrà essere sempre calcolato secondo le modalità indicate nell’Avviso dell’8 aprile 2022 all’articolo 1 – peraltro oggetto di successivi chiarimenti pubblicati dal Ministero con comunicazione del 15 luglio scorso – vale a dire prima quantificando la quota di contributo a fondo perduto e successivamente, sull’ammontare rimanente delle spese ammissibili, calcolando l’incentivo riconoscibile sotto forma di credito d’imposta applicando una percentuale pari all’80%. Dovrà in ogni caso restare a carico dell’impresa almeno il 20% della parte concedibile come credito d’imposta;
- i progetti rimodulati dovranno garantire in ogni caso, la funzionalità dell’investimento. Tale caratteristica dovrà essere oggetto di asseverazione di un tecnico abilitato esterno all’impresa;
- nel ricordare che il 50 % delle risorse complessivamente stanziate per la misura è riservato agli interventi di riqualificazione energetica, le imprese che, in sede di rimodulazione, intendano mantenere, tra le attività progettuali, gli interventi di efficientamento energetico, dovranno rielaborare il progetto in modo tale che le spese ammissibili per gli interventi di tale linea di attività non siano inferiori all’importo concesso per l’efficientamento energetico medesimo. Ove così non fosse infatti, la quota riconosciuta per l’efficientamento energetico non potrebbe essere concessa. Nel caso in cui, invece, l’impresa non intendesse più realizzare l’obiettivo di efficientamento energetico, l’incentivo concesso a tali fini potrà essere attribuito, mediante scorrimento della graduatoria, alle imprese che avevano già richiesto incentivi per tale tipo di intervento ma non ne sono risultate concessionarie nell’elenco dei beneficiari già pubblicato;
- l’Avviso in esame prevede inoltre, all’articolo 2, che vengano prorogati di un mese, in conseguenza delle procedure sin qui indicate, i termini massimi di inizio e conclusione degli interventi previsti nei progetti presentati per accedere agli incentivi, rispettivamente fissati in 6 mesi e 24 mesi dal 24 dicembre 2021.