Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4, è stato pubblicato – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 con il quale sono state adottate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.
Si riporta, di seguito, una breve illustrazione delle novità introdotte, di interesse del Sistema.
1. Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 (art. 1)
L’articolo 1 del decreto in commento inserisce nel corpo del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, i seguenti tre nuovi articoli.
1.1. Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli ultra cinquantenni (art. 4-quater, DL n.44/2021)
Il nuovo articolo 4-quater introduce – dall’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) e fino al 15 giugno 2022 – l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SarS-CoV-2 per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno p.v..
La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
1.2. Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021)
Ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 1, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater (sopra illustrato), per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass cd. “Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione)1.
E’ rimesso ai datori di lavoro l’obbligo di verificare – con le modalità di cui all’articolo 9, comma 10 del decreto-legge n.52 del 2021 – il rispetto delle prescrizioni di cui al comma
1 da parte dei soggetti, sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Si specifica che, per i soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro, detto accertamento è posto anche in capo ai rispettivi datori di lavoro.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori soggetti all’obbligo in oggetto, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7 del decreto legge n.52 del 2021, che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame, riguarda ora tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione).
Fino al 15 giugno 2022, pertanto, tutte le imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Riguardo al termine del rinnovo si ritiene che lo stesso sia individuabile nel 15 giugno 2022, termine ultimo indicato dall’articolo 4-quinquies per l’applicazione della disposizione in esame, anche se il comma 7 dell’articolo 9-septies richiamato dalla disposizione fa riferimento al diverso termine del 31 marzo 2022. Al riguardo ci si riserva di fornire successivi chiarimenti a seguito di confronto con il Ministero competente.
In caso di assenza ingiustificata da parte dei lavoratori che, ai sensi del comma 1 del citato art. 9-septies, continuano ad essere obbligati – dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza – a possedere ed esibire il green pass ordinario per l’accesso ai luoghi di lavoro, dopo il quinto giorno i datori di lavoro potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente al contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Nel solco dei precedenti interventi normativi, la violazione delle nuove disposizioni dettate dall’articolo 4 quinquies del DL 44 del 2021, comporta l’applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge n.19 del 2020, con la precisazione che ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COVID-19
1.3. Sanzioni pecuniarie per inosservanza obbligo vaccinale (art.4-sexies, DL n.44 del 2021)
In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi:
a) soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.
La sanzione si applica anche nel caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge n.44 del 2021, articolo 4 (esercenti professioni sanitarie e operatori di interessa sanitario), 4-bis (lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie), 4-ter (comparto scuola, difesa, sicurezza, polizia locale, strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. 502 del 1992).
L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
2. Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 2)
A seguito di una modifica dell’articolo 4-ter del decreto legge n.44 del 2021, dal primo febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 è esteso, senza limiti di età, anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, e costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti obbligati.
L’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo comporta la sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
3. Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)
L’articolo 3, novellando l’articolo 9 bis del decreto Riaperture (decreto-legge n.52 del 2021), dispone che, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (cd green pass ordinario):
- servizi alla persona, dal 20 gennaio 2022;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con DPCM su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione da adottarsi entro 15 giorni. Questa disposizione si applica dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM citato, se diversa.
Si precisa che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
L’attività di verifica che l’accesso ai servizi ed attività sopra indicate avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni è effettuata dai relativi titolari, gestori o responsabili.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).
4. Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (art 4)
L’articolo 4 detta nuove regole per la gestione dei casi di positività fra gli alunni nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, fermo restando l’obbligo per il personale scolastico.
In particolare, per quanto riguarda le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’art. 2, comma 2 del d.lgs n.65/2017 (scuole dell’infanzia – servizi educativi per l’infanzia), in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni.
Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3 del d.lgs. 19 febbraio 2004, n.59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n.226:
- con un caso di positività in classe si applica il regime di autosorveglianza, con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine FFP2;
- con due casi di positività nella stessa classe, per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da almeno 120 giorni oppure abbiano effettuato la dose di richiamo, si applica il regime di autosorveglianza, con utilizzo delle mascherine FFP2 e prosecuzione della didattica in presenza, mentre per gli altri soggetti (non vaccinati o non guariti nei termini sopraindicati) si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- con almeno tre casi di positività nella stessa classe, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni per tutta la classe.