Federazione Moda Italia-Confcommercio ha il piacere di comunicare alle Aziende del settore Moda che si occupano di wedding/cerimonia che sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico contenente “Criteri e modalità per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)“.
Si ricorda che tale contributo a fondo perduto è stato introdotto dall’articolo 1-ter del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, dopo una IMPORTANTE e DETERMINANTE azione condotta dalla Confcommercio e sostenuta con forza da Federazione Moda Italia a favore di un settore particolarmente colpito dalle restrizioni introdotte dai vari decreti che hanno inibito feste, celebrazioni e matrimoni ed in particolare le imprese che si occupano della vendita di abiti da cerimonia con i seguenti codici ATECO individuati nella Tabella A dell’Allegato 1:
- 14.13.20 – Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Sono stati stanziati 40 milioni di euro (ex art. 3,comma 2, lett. a) a favore delle imprese che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:
a) nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019;
b) hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (come stabilito del Decreto del 12 novembre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze sulla “Determinazione del contributo a fondo perduto «perequativo» ex art. 1, comma 19, Decreto Legge del 25 maggio 2021).
Il contributo è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al termine del periodo di vigenza dello stesso (attualmente previsto al 30 giugno 2022), ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.
Le risorse sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti previsti secondo le seguenti modalità:
a) il 70% è ripartito in egual misura tra tutte le imprese beneficiarie;
b) il 20% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto a quanto indicato alla precedente lettera a), tra le imprese beneficiarie che presentano un ammontare dei ricavi, nel periodo d’imposta 2019, superiore a 100.000 euro;
c) il 10% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), tra le imprese beneficiarie che presentano un ammontare dei ricavi, nel periodo d’imposta 2019, superiore a 300.000 euro.
Ai fini dell’ottenimento del contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate (ex art. 3, comma 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322).
Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dal 19 febbraio 2022, data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, verranno definiti:
1) modalità di effettuazione dell’istanza
2) il contenuto informativo
3) i termini di presentazione
L’importo del contributo verrà erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dall’impresa richiedente nell’istanza di contributo.