OBBLIGO DI PUBBLICIZZARE QUANTO RICEVUTO IN NOTA INTEGRATIVA, SUL PROPRIO SITO INTERNET O SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA – LEGGE N. 124/2017 ART. 1 COMMI 125 E SS.
La Legge n. 124/2017 ha introdotto l’obbligo di rendere pubblici gli aiuti di Stato “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti, sopra la soglia di 10.000 euro totali, secondo il principio di cassa, cioè solo se effettivamente percepiti nell’esercizio 2020.
In particolare, per le micro-imprese, le imprese individuali, le società di persone e le SRL con bilancio in forma abbreviata, l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla ricezione degli aiuti, sul proprio sito internet. In mancanza di proprio sito internet sul SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza.
Si precisa che in riferimento ai benefici fruiti dalle imprese nel 2020, agli adempimenti previsti per il 2021 non si applicano le disposizioni sanzionatorie fino al 31/12/2021, come previsto dalla conversione in Legge del c.d. “Decreto Riaperture”.
Confcommercio Brindisi ha attivato questa sezione per permettere alle imprese regolarmente iscritte alla nostra associazione di adempiere a quanto previsto dalla normativa. Per la pubblicazione è necessario scaricare e compilare il relativo MODULO DI RICHIESTA PUBBLICAZIONE e inviarla a brindisi@confcommercio.it.